Art. 58.
(Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale).

      1. Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta legale.
      2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed è corredato:

          a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

          b) dai documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento del ricorso.

      3. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261, e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intenda ricevere le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notifiche sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale ed in copia presso la segreteria del consiglio del collegio regionale in cui è iscritto il ricorrente.

 

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